IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116; Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 28 aprile 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine del vino "Carmignano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 13 ottobre 1982 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Carmignano"; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano", corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura della Toscana; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origne dei vini al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1989, n. 218; Considerato che il vino a denominazione di origine controllata "Carmignano" possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine della categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. La denominazione di orgine controllata del vino "Carmignano" di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre 1982 e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1990.