IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  28  aprile  1975 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine del vino "Carmignano" ed  e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  proprio  decreto 13 ottobre 1982 con il quale sono state
apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del  vino  a
denominazione di origine controllata "Carmignano";
  Vista  la  domanda  presentata  dagli  interessati, a termini degli
articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930,  intesa
ad   ottenere   il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  "Carmignano",  corredata  dal  parere  del
comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origne  dei  vini  al  riconoscimento  di  cui
trattasi  e  la  relativa  proposta  di  disciplinare  di produzione,
formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 settembre 1989, n. 218;
  Considerato  che  il  vino  a  denominazione di origine controllata
"Carmignano" possiede il requisito  del  particolare  pregio  di  cui
all'art.  4  del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono
per  esso  le  condizioni  richieste  per  il  passaggio  della   sua
denominazione  di  origine  della  categoria  delle  denominazioni di
origine  controllata  a  quella  delle   denominazioni   di   origine
controllata e garantita;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  alle considerazioni sopra
esposte, di accogliere la domanda sopracitata;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La denominazione di orgine controllata del vino "Carmignano" di cui
ai decreti del Presidente  della  Repubblica  28  aprile  1975  e  13
ottobre   1982   e'   riconosciuta   come  denominazione  di  origine
controllata e garantita ed e' approvato nel  testo  annesso,  vistato
dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
  La denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano" e'
riservata al vino  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti  nel  disciplinare  di produzione di cui al primo comma del
presente articolo, le cui norme entrano  in  vigore  il  1   novembre
1990.